Statuto

Costituzione - Denominazione - Sede

Art. 1. E' costituita con sede ad Azzate in Via Vittorio Veneto (c/o sede ACLI) l’Associazione "LA DARSENA DI AZZATE" in conformità al dettato della legge 266/91, che attribuisce la qualificazione di Organizzazione di Volontariato e chele consente, una volta acquisita l’iscrizione al Registro Regionale Generale delle Organizzazioni di Volontariato, di essere considerata ONLUS (organizzazione non lucrativa di utilità sociale) ai sensi per gli effetti di cui art. 10 e seguenti del D.lgs.4/12/1997 n°460.

Art. 2. L’Associazione "LA DARSENA DI AZZATE ", più avanti chiamata per brevità semplicemente associazione, non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

 

Finalità e attività

Art. 3. L’Associazione ha lo scopo di promuovere il miglioramento ambientale, ecologico e turistico del lago di Varese, con particolare attenzione alla riva di Azzate, nonché alle attività di pesca e caccia..

Art. 4. L’associazione, attraverso l'attività dei suoi volontari, realizza i propri scopi con le seguenti attività che sono elencate a titolo esemplificativo.

  • pulizia della Darsena;

  • manutenzione del verde pubblico;

  • altre attività utili al raggiungimento del fine istituzionale e consentite dalla normativa di riferimento.

Strumenti

Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie; promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell’oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

Soci

Art. 6. Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero. In caso di soci minorenni la domanda di adesione dovrà essere sottoscritta anche da un genitore e i diritti di elettorato attivo e passivo verranno esercitati dai genitori o da chi esercita la patri potestà. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall’assemblea. L’associazione esclude espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 7. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’aspirante. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione, entro sessanta giorni dal loro ricevimento; la domanda di ammissione s’intende accettata salvo diversa comunicazione da parte del Consiglio Direttivo. La quota associativa è stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo e approvata dall'assemblea dei soci.

Art.8. Il rigetto della domanda d’iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi.

Diritti e doveri dei soci

Art. 9. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività e iniziative dell’Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno otto giorni, dall’appartenenza all’Associazione, senza possibilità di recuperare le quote già versate.

I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e del regolamento, e le deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo; a svolgere le attività preventivamente concordate; a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’associazione.

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 10. La qualità di socio si perde:

  1. per morte;

  2. per morosità nel pagamento della quota associativa;

  3. dietro presentazione di dimissioni scritte;

  4. per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione d’inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci nei casi: a) e b) è deliberata dal Consiglio Direttivo; le dimissioni nel caso c) hanno efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso; mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha trenta giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione.

 

Sostenitori

Art. 11. Possono altresì aderire all’Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non sono soci e non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto a essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’Associazione.

Organi Sociali e Cariche Elettive

 Art. 12. Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea dei soci;

  2. il Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Assemblea dei soci

Art. 13. L’Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L’Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca: almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l’Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l’ora della prima convocazione e il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie sia straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera non raccomandata a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell’Assemblea, almeno otto giorni prima del giorno previsto.

L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e sede della convocazione; l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.

Art. 14. L’Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria e può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

Art. 15. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa a maggioranza degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di una sola delega.

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 16. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea.

Art. 17. L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

  • discute e approva il bilancio preventivo e consuntivo;

  • definisce il programma generale annuale di attività;

  • procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;

  • determina l’ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;

  • discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;

  • delibera sulle responsabilità dei consiglieri;

  • decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell’art. 10;

  • discute e decide su tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno.

Art. 18. L’Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

 

Consiglio Direttivo

Art. 19. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 5 membri, nominati dall’Assemblea; esso dura in carica per cinque esercizi e i suoi membri sono rieleggibili.

Art. 20. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno cinque giorni prima della riunione e attraverso l’invio di una mail.

Le riunioni sono valide quando v’interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne che nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 21. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci.

Nello specifico:

  • elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca;

  • elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;

  • nomina il segretario;

  • attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

  • cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea;

  • predispone all’Assemblea il programma annuale di attività;

  • presenta annualmente all’Assemblea per l’approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l’anno in corso.

  • conferisce procure generali e speciali;

  • assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;

  • propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’Associazione e degli organi sociali;

  • riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;

  • ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;

  • delibera in ordine all’esclusione dei soci come da art. 10.

Art. 22. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Quando questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Presidente

Art. 23. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione ed ha l’uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E’ autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. In assenza di una persona nominata Tesoriere il Presidente ricopre anche il ruolo di tale carica. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

 Al Presidente spetta la rappresentanza dell’Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell’Associazione anche a estranei al consiglio stesso. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Segretario

Art. 24. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

 

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 25. L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

  1. quote associative e contributi dei simpatizzanti;

  2. contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

  3. donazioni e lasciti testamentari;

  4. rimborsi derivanti da convenzioni;

  5. entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;

  6. da contributi e sussidi erogati, sotto qualsiasi forma, da Autorità, Istituzioni, Enti pubblici o privati;

  7. da proventi di sottoscrizioni pubbliche e private, manifestazioni o altre iniziative realizzate direttamente o indirettamente dall’Associazione;

  8. ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all’Associazione nei limiti della legislazione di riferimento.

Art. 26. I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 27. Il patrimonio sociale è costituito da:

  1. beni immobili e mobili;

  2. azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;

  3. donazioni, lasciti o successioni;

  4. altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’Associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’Associazione. 

 Scioglimento dell’Associazione e devoluzione dei beni

Art. 28. Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell’art. 18 del presente statuto. In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività, sarà devoluto a Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Norme finali

Art. 29. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell’Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.